
Incentivi fiscali
La Legge di Bilancio 2023 ha riconfermato per quest'anno le detrazioni fiscali sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico.
L'Ecobonus è l’incentivo per la riqualificazione energetica degli edifici e consiste in una detrazione fiscale dall’Irpef o dall’Ires concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, l’Ecobonus prevede:
- una detrazione fiscale al 65% per le spese sostenute per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria con impianti dotati di pompa di calore o con impianti dotati di caldaia a condensazione almeno in classe A (con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti) o con impianti solari termici; tale detrazione è applicabile anche ai soggetti IRES.
- una detrazione fiscale al 50% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione almeno in classe A (senza termoregolazione evoluta) e per la sostituzione di caldaie nelle centrali termiche con modelli a condensazione.
Ricordiamo che, con l’entrata in vigore - attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - del Decreto Legge n.157 del 11.11.2021, l’articolo 121 comma 1-ter del D.L. n.34/2021 e sue modifiche prevede che per tutte le detrazioni fiscali (Ecobonus) a sostegno della riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici, in caso di scelta del cliente finale in favore dello sconto in fattura e della cessione del credito, a partire dal 12 novembre 2021 tutti gli interventi debbano essere corredati di visto di conformità e asseverazione della congruità delle spese sostenute.
Per maggiori informazioni è possibile consultare i Vademecum ENEA
Ecobonus 90%
La Legge di Bilancio 2023 (G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43, Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto l'Ecobonus al 90% (ex Superbonus 110%), una detrazione fiscale in 4 quote annuali per determinati interventi di efficientamento energetico.
Per poter beneficiare dell’Ecobonus al 90%, è richiesto che gli interventi apportati consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Se ciò non fosse possibile, è necessario certificare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato dal tecnico abilitato.
Di seguito trovate la lista dei beneficiari che possono avvalersi dell’Ecobonus e degli interventi detraibili. Tutti i dettagli e la documentazione relativi all'Ecobonus 90% sono reperibili sul sito http://www.governo.it/
- interventi di isolamento termico
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di: caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A; pompe di calore; collettori solari per la produzione di acqua calda destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva (nel caso di pompe di calore reversibili), e alla produzione di acqua calda sanitaria;
- per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari purché siano indipendenti, interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di: caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A; pompe di calore; collettori solari per la produzione di acqua calda destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva (nel caso di pompe di calore reversibili), e alla produzione di acqua calda sanitaria.
- Condomini
- Persone fisiche che non esercitino attività d’impresa, arti e professioni su unità immobiliari
- Titolari di partita IVA che esercitano arti e professioni
- Associazioni tra professionisti
- Contribuenti con redditi d’impresa, tra cui persone fisiche, società di capitali e società di persone
- Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
- Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
Di seguito invece trovate le scadenze emanate con la Legge di Bilancio 2023:
- Proprietari di villette e edifici unifamiliari: è possibile ottenere l'agevolazione per le spese sostenute fino al 31/12/2023, in base al reddito annuo e al nucleo familiare;
- Condomini e singoli proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari: è possibile beneficiare dell'Ecobonus 90% per tutte le spese sostenute fino al 31/12/2023; negli anni successivi, le aliquote varieranno come segue:
- 70% per le spese sostenute entro il 31/12/2024
- 65% per le spese sostenute entro il 31/12/2025
Ecobonus 110%
Sarà possibile beneficiare ancora dell'Ecobonus 110%, introdotto con il Decreto Legge n° 34 cd. Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 Maggio 2020 e convertito in Legge n.77 il 17 luglio 2020, solo nei seguenti casi:
- Condomini: se la Cilas è stata presentata entro il 25 novembre 2022, previa approvazione dell'assemblea, o se è stata presentata dopo tale data ma comunque entro il 31 dicembre 2022;
- Villette e edifici unifamiliari: il 110% si potrà ottenere fino al 31 marzo 2023, soltanto se alla data del 30 settembre 2022 erano già stati completati almeno il 30% dei lavori.